Introduzione
Nei giorni 11, 12 e 19 di gennaio la nostra classe ha visionato il film “Detenuto in
attesa di giudizio” nel quale viene mostrato il tipo di trattamento che ricevevano i
carcerati negli anni 70. Siamo rimasti allibiti e impressionati dal trattamento
disumano che ricevevano, dalla mancanza di considerazione che comunque si tratta
di persone che devono essere giudicate e quindi ancora non colpevoli e tuttavia ciò
non era minimamente rilevante nel regolamento carcerario dell’epoca del film. A
questo punto ci siamo chiesti se le loro condizioni fossero cambiate col passare degli
anni.
I cambiamenti durante il tempo
In quel periodo il sistema carcerario italiano era ancora disciplinato dal regolamento
penitenziario fascista del 1931, in questo regolamento non erano previste alcun tipo
di misure alternative quali: l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e
la detenzione domiciliare.
Tra il 1968 e il 1975, le rivolte dei detenuti chiedevano riforme penitenziarie, ma lo
Stato rispose con repressione e trasferimenti.
Negli anni 70, quanto previsto dall’articolo 27 della costituzione attuale – «La
responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la
pena di morte» – viene applicato dalla legislazione, decretando che la pena deve
tendere alla rieducazione, in merito a questo, la legge 354 del 26 luglio 1975
introduce il nuovo regolamento penitenziario attuato con la legge 230/2000, affronta
il problema dell’umanizzazione del trattamento degli istituti penitenziari e della
finalizzazione della pena, garantendo una vasta gamma di attività di trattamento
mirate alla rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti. In particolare questo
nuovo regolamento carcerario pone grande attenzione ai diritti dei detenuti,
soprattutto quelli di tipo affettivo, ma anche alle condizioni igienico sanitarie delle
celle; inolte i carcerati hanno diritto all’istruzione, al lavoro, alla religione e delle
attività culturali, agevolando così i rapporti con il mondo esterno e favorendo così la
reintegrazione del detenuto nella società. Purtroppo questa legge rimane un
manifesto, nella realtà difficilmente quest’ultime regole vengono applicate. La
situazione delle carceri italiane è secondo un rapporto del 2019 (XV rapporto
associazione Antigone) è condizionato dal sovraffollamento con un tasso di
presenza del 120%.

Il 4 maggio del 1977 ci fu un’ulteriore svolta nell’istituzione carceraria, con la
creazione delle carceri di massima sicurezza affidate esclusivamente alle forze
dell’ordine.
Nel 1986, la “legge Gozzini” ebbe come obiettivo principale quello di fare in modo
che l’esecuzione della pena favorisse il graduale processo di reinserimento del
soggetto nella società, con l’allargamento delle misure di accesso alle misure
alternative della detenzione, incentivando la partecipazione e la collaborazione del
detenuto all’opera di trattamento, come avvenuto nella legge del 75, ma
predisponendo anche degli strumenti tendenti a favorire il reinserimento fin dal
momento iniziale dell’esecuzione. Vennero così introdotte delle misure alternative,
tra le quali: permessi di premio come ricompense per comportamenti adeguati e
prevede degli interventi giuridici limitati, con lo scopo di disciplinare la massima
sicurezza abrogando l’articolo 90 e sostituendolo con l’articolo 41 bis.
Nonostante le varie riforme e i propositi di cambiamento, ancora oggi esistono
innumerevoli situazioni di violenza e abbandono, testimoniate dalle proteste dei
detenuti volte a far valere i loro diritti. Oggi il carcere, pur con l’intento di rieducare e
di reintegrare i detenuti nella società, produce malessere e etichetta l’individuo come
delinquente favorendone spesso l’esclusione dalla società.
Il regime 41 Bis
Dagli anni 90, a causa del terrorismo e della mafia, ci fu un drastico incremento del
numero di detenuti e di misure di sicurezza, questo causò una serie di leggi
dall’impatto fortemente repressivo, una di queste leggi è proprio la 41 Bis.
Il nome del regime 41-bis deriva dall’articolo corrispettivo della legge
sull’ordinamento penitenziario numero 354/1975, introdotto nel 1986 dalla legge
Gozzini, che interessava, in un primo momento, esclusivamente i casi di emergenza
interna o di rivolta nelle carceri italiane e che successivamente alla strage di Capaci
del 1992, è stato ampliato ai detenuti facenti parte dell’organizzazione criminale
mafiosa.
Il 41 bis è un regime di detenzione che prevede l’isolamento dei condannati in celle
individuali che nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata
a terra.
Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi
oggetti personali. Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle
particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione.
In questo regime il detenuto non può avere contatti con l’esterno e all’interno del
carcere, anche i contatti con le stesse guardie penitenziarie sono fortemente limitati.

La sua introduzione è mossa da tutte quelle situazioni definite di emergenza per le
quali è possibile limitare fortemente i diritti dei detenuti con il fine ultimo di garantire e
ripristinare la sicurezza.
Da tale assunto si deduce che il 41-bis non è una misura punitiva aggiuntiva, ma ha
una ratio prettamente precauzionale, ovvero evitare che un detenuto pericoloso
possa continuare ad esercitare anche dal carcere il proprio potere sull’esterno. Si
cerca quindi di impedire il prosieguo dell’attività criminale e di tutelare la sicurezza
degli altri detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria.
Nonostante ciò, l’Itala è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani di
aver violato l’art 3 della convenzione del 1950, dove si dice che nessun può essere
sottoposto a tortura e a pene e trattamenti inumani o inadeguati.
Attualmente la discussione riguardante il 41 Bis rimane ancora aperta con chi
sostiene che violi i diritti umani e chi sostiene che sia necessaria per diminuire
l’influenza mafiosa e che può servire anche da “monito” per i detenuti e i cittadini in
generale.
A detta di Sebastiano Ardita, componente del Consiglio Superiore della
Magistratura e per molti anni direttore del dipartimento generale dei detenuti e
trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, “il 41-bis è
solo uno strumento di prevenzione, ma è riuscito ad impedire molti delitti ed è
stato un deterrente rispetto allo strapotere dei capi mafia. L’unico errore da
non commettere è considerarlo un fenomeno dettato dalla emergenza. Perché
il fenomeno mafioso che intende contrastare non è affatto transitorio, ma anzi
è stabile e saldo nel tessuto sociale di molti territori”.

Inoltre sostiene anche che “Il carcere diventava duro per impedire che da lì
partissero gli ordini dei capimafia, non certo perché si volesse far soffrire
appositamente qualcuno. Non era previsto che si dovesse stare in isolamento
assoluto, né venivano imposte sofferenze fini a sé stesse, perché ciò sarebbe stato
contro i principi fondamentali che tutelano i diritti dell’uomo”.
Confrontiamo le carceri dell’Italia con un sistema
carcerario del nord europa: il caso della Danimarca

In Danimarca, le prigioni sono conosciute per essere incentrate sulla rieducazione e
sul reinserimento sociale dei detenuti. Le strutture sono spesso progettate per
essere più aperte e meno punitive rispetto ad altre nazioni, con un’enfasi sulla
riabilitazione attraverso programmi educativi, formazione professionale, terapie e
supporto psicologico. I detenuti vengono trattati con umanità e dignità, e vengono
incoraggiati a partecipare attivamente alla propria riabilitazione. Questo approccio ha
portato a bassi tassi di recidiva e a un sistema carcerario considerato come un
modello positivo a livello internazionale.

L’efficacia di un sistema simile in Italia è tutta da verificare vista la modesta
incidenza che in Danimarca ha la criminalità organizzata. Sicuramente dipende da
diversi fattori, innanzitutto, come già anticipato dalla presenza o meno di
organizzazioni criminali di taglio internazionale che inficiano l’efficacia di un sistema
non punitivo e senza deterrenza, ma a parte questo gli altri fattori sono la cultura
penitenziaria esistente, le risorse disponibili, e l’atteggiamento della società nei
confronti della giustizia penale. Implementare un approccio più orientato alla
rieducazione potrebbe richiedere cambiamenti significativi nel sistema carcerario e
nella mentalità della popolazione. Tuttavia, modelli basati sulla rieducazione hanno
dimostrato di ridurre la recidiva in molte parti del mondo, quindi potrebbe essere
un’opzione da considerare per migliorare il sistema carcerario italiano.

Testa Rhianne, Goleac Sergiu Mario e Sartor Cristian – 2E